Proporre un ricorso

Perchè ricorrere

Il ricorso, sia questo riferito ad un Verbale di Violazione o ad altro atto Amministrativo, può essere proposto per i seguenti motivi:

L'atto è illegittimo (si è citata una normativa errata o abrogata);
E' caratterizzato da vizi di forma (errore di persona, si è citata una violazione diversa da quella commessa etc.);
La persona oggetto dell'atto ritiene di essere stata ingiustamente sanzionata, ovvero di subirne atto non dovuto;
Il verbale è stato notificato oltre i 90 gg dall'accertamento, ovvero dalla data dell'infrazione.

A chi presentarlo:
Il ricorso va presentato all'Autorità Emanante ovvero alla persona che rappresenta l'Ente e che ha emanato il provvedimento ad esempio:

  • Al Sindaco per i verbali o atti di competenza dell'Amministrazione Comunale (Es. Violazione a Regolamenti Comunali in materie di Edilizia, Commercio, Amministrative etc.);
  • Al Prefetto per gli atti o verbali indicati da normative dello Stato (es. emanati da Uffici decentrati dei Ministeriali);
  • Al Presidente della Provincia in caso di atti o verbali di competenza della Provincia;
  • Al Presidente della Giunta Regionale in caso di atti amministrativi di competenza della Regionale;
  • Al Direttore dell'A.S.L. per gli atti di competenza dell'A.S.L. di zona.
  • Al Giudice di Pace in seconda istanza qualora si tratti di Atto Amministrativo già soggetto a precedente ricorso (es. ricorso al Prefetto che lo rigetta emanando Ordinanza di Ingiunzione), ovvero in prima Istanza qualora si tratti di verbale per violazione al C.D.S. (in questo caso da inoltrare se non diversamente specificato entro 60 g.).

Attenzione! L'eventuale ricorso viene esaminato dall'Autorità competente, solo se NON sia stato effettuato il pagamento della cifra indicata sul verbale, ovvero non sia dato corso a quanto intimato nel provvedimento. Il pagamento o l'esecuzione di quanto intimato, infatti, interrompe la procedura sanzionatoria, col ricorso invece, il cittadino, si rimette alla decisione dell'Autorità amministrativa circa l'accoglimento o meno delle motivazioni espresse.

Come:
Il ricorso deve essere indirizzato in carta semplice all'Autorità competente per materia, indicando gli estremi dell'atto o del verbale, i dati anagrafici del ricorrente ed allegando eventuali prove difensive o testimonianze. Il ricorso può essere inoltrato solo da una delle persone in causa, ovvero coloro che sono destinatarie dell'atto o del verbale. Per il Giudice di Pace invece il ricorso deve esser presentato di persona, muniti di un Documento d'Identità, presso la Cancelleria del luogo di accertamento, ove deve essere firmato e con le nuove disposizioni contenute nel D.L. del 27.06.2003 n. 151, che introduce l'art. 204-Bis del C.d.S, è obbligatorio, come stabilito nel comma 9° del citato articolo, versare, a pena di inammissibilità del ricorso, una somma pari alla metà del massimo edittale della sanzione inflitta dall'organo accertatore (art. 204-Bis comma 5°), che sarà restituita qualora il ricorso sia accettato, ovvero decretata l'archiviazione dell'atto. Il comma 7° dello stesso articolo stabilisce inoltre che il G.d.P. non può applicare sanzioni inferiori al minimo edittale fissato dalla Legge.


Entro quali termini

L'art. 18 della Legge n° 689/81 dispone che gli interessati possono proporre ricorso, ovvero far pervenire scritti difensivi e documenti all'ufficio competente, entro trenta giorni dalla data della contestazione o della notificazione, indicando gli estremi del verbale o dell'atto; è facoltà di tali soggetti chiedere anche di essere sentiti personalmente.


A chi presentarlo

Il ricorso va presentato all'Autorità Emanante ovvero alla persona che rappresenta l'Ente e che ha emanato il provvedimento ad esempio:

  • Al Sindaco per i verbali o atti di competenza dell'Amministrazione Comunale (Es. Violazione a Regolamenti Comunali in materie di Edilizia, Commercio, Amministrative etc.);
  • Al Prefetto per gli atti o verbali indicati da normative dello Stato (es. emanati da Uffici decentrati dei Ministeriali);
  • Al Presidente della Provincia in caso di atti o verbali di competenza della Provincia;
  • Al Presidente della Giunta Regionale in caso di atti amministrativi di competenza della Regionale;
  • Al Direttore dell'A.S.L. per gli atti di competenza dell'A.S.L. di zona.
  • Al Giudice di Pace in seconda istanza qualora si tratti di Atto Amministrativo già soggetto a precedente ricorso (es. ricorso al Prefetto che lo rigetta emanando Ordinanza di Ingiunzione), ovvero in prima Istanza qualora si tratti di verbale per violazione al C.D.S. (in questo caso da inoltrare se non diversamente specificato entro 60 g.).

Attenzione! L'eventuale ricorso viene esaminato dall'Autorità competente, solo se NON sia stato effettuato il pagamento della cifra indicata sul verbale, ovvero non sia dato corso a quanto intimato nel provvedimento. Il pagamento o l'esecuzione di quanto intimato, infatti, interrompe la procedura sanzionatoria, col ricorso invece, il cittadino, si rimette alla decisione dell'Autorità amministrativa circa l'accoglimento o meno delle motivazioni espresse.


Come

Il ricorso deve essere indirizzato in carta semplice all'Autorità competente per materia, indicando gli estremi dell'atto o del verbale, i dati anagrafici del ricorrente ed allegando eventuali prove difensive o testimonianze. Il ricorso può essere inoltrato solo da una delle persone in causa, ovvero coloro che sono destinatarie dell'atto o del verbale. Per il Giudice di Pace invece il ricorso deve esser presentato di persona, muniti di un Documento d'Identità, presso la Cancelleria del luogo di accertamento, ove deve essere firmato e con le nuove disposizioni contenute nel D.L. del 27.06.2003 n. 151, che introduce l'art. 204-Bis del C.d.S, è obbligatorio, come stabilito nel comma 9° del citato articolo, versare, a pena di inammissibilità del ricorso, una somma pari alla metà del massimo edittale della sanzione inflitta dall'organo accertatore (art. 204-Bis comma 5°), che sarà restituita qualora il ricorso sia accettato, ovvero decretata l'archiviazione dell'atto. Il comma 7° dello stesso articolo stabilisce inoltre che il G.d.P. non può applicare sanzioni inferiori al minimo edittale fissato dalla Legge.


Ultimo aggiornamento

11/03/2024, 16:38

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