DPCM DEL 26 APRILE 2020 e ORDINANZE REGIONALI DEL 30 APRILE 2020 IN VIGORE DAL 04 AL 17 MAGGIO 2020

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Sintesi

Data:

02 maggio 2020

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DPCM DEL 26 APRILE 2020 e ORDINANZE REGIONALI DEL 30 APRILE 2020 IN VIGORE DAL 04 AL 17 MAGGIO 2020

Carissimi cittadini, sperando di fare cosa gradita abbiamo provato a sintetizzare il contenuto del DPCM del 26.4.2020 e delle Ordinanze della Regione Lombardia del 30.4.2020 per rendere più agevole la comprensione e, quindi, il rispetto delle disposizioni in esse contenute.

Ci preme sottolineare che questo documento non ha valore legale.

Ricordo, infine, che potrebbero essere emanate da Stato e Regione delle FAQ per maggiori chiarimenti delle quali in ogni caso Vi daremo notizia.

L'amministarzione comunale


Ecco le principali novità che riguardano il Comune di Torre de’ Roveri:

- OBBLIGO DI INDOSSARE LA MASCHERINA O COMUNQUE DI COPRIRSI NASO E BOCCA, AL CHIUSO E ALL’APERTO quindi anche in caso di uscite per attività sportiva o motoria all’aperto (fatta eccezione per i bambini con meno di 6 anni e per le persone disabili che non riescono a coprirsi naso e bocca).

- DIVIETO DI OGNI FORMA DI ASSEMBRAMENTO DI PERSONE in luoghi pubblici e privati.


SPOSTAMENTI

Ø ALL’INTERNO DELLA REGIONE:

·       sono consentiti gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità (ad esempio spostarsi per fare la spesa, per acquistare giornali, per andare in farmacia, per acquistare beni necessari per la vita quotidiana, per recarsi presso uno qualsiasi degli esercizi commerciali aperti (individuati al seguenti link) o per motivi di salute.

·       E’ consentito anche incontrare i congiunti e come tali vanni intesi i coniugi, i partner conviventi, i partner delle unioni civili, le persone che sono legate da uno stabile legame affettivo, nonché i parenti fino al sesto grado come, per esempio, i figli dei cugini tra loro e gli affini fino al quarto grado come, per esempio, i cugini del coniuge.

E' comunque fortemente raccomandato limitare al massimo gli incontri con persone non conviventi, poiché questo aumenta il rischio di contagio. In occasione di questi incontri devono essere rispettati: il divieto di assembramento, il distanziamento interpersonale di almeno un metro e l’obbligo di usare le mascherine per la protezione delle vie respiratorie.

·       Al fine di svolgere l’attività motoria o sportiva è consentito anche spostarsi con mezzi pubblici o privati per raggiungere il luogo individuato per svolgere tali attività. Non è consentito svolgere attività motoria o sportiva fuori dalla propria Regione.

·       Il decreto prevede che sia in ogni caso consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza, anche se comporta uno spostamento  tra regioni diverse. Si precisa che una volta che si sia fatto rientro presso il proprio domicilio/abitazione/residenza anche provenendo da un’altra Regione (come consentito a partire dal 4 maggio 2020), non saranno più consentiti spostamenti al di fuori dei confini della Regione in cui ci si trova, qualora non ricorra uno dei motivi legittimi di spostamento più sopra indicati.

Ogni spostamento dovrà comunque essere giustificato da uno dei motivi sopra indicati e, in caso di controllo, gli stessi devono essere comunque dimostrati mediante autocertificazione che potrà essere resa su moduli prestampati già in dotazione alle forze dell’ordine statali e locali (la nuova autocertificazione sarà messa a disposizione a breve sui siti Istituzionali).

 

Ø IN ALTRE REGIONI:

·       sono consentiti solo per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute o in caso di rientro al proprio domicilio, abitazione o residenza. Si precisa che una volta che si sia fatto rientro presso il proprio domicilio, abitazione, residenza anche provenendo da un’altra Regione (come consentito a partire dal 4 maggio 2020), non saranno più consentiti spostamenti al di fuori dei confini della Regione in cui ci si trova, qualora non ricorra uno dei motivi legittimi di spostamento più sopra indicati.

Ogni spostamento dovrà comunque essere giustificato da uno dei motivi sopra indicati e, in caso di controllo, gli stessi devono essere comunque dimostrati mediante autocertificazione che potrà essere resa su moduli prestampati già in dotazione alle forze dell’ordine statali e locali (la nuova autocertificazione sarà messa a disposizione a breve sui siti Istituzionali).

 

Ø DIVIETO ASSOLUTO DI SPOSTAMENTO

 

-        CHI HA LA FEBBRE MAGGIORE DI 37,5°: I soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37,5° C) devono rimanere presso il proprio domicilio e limitare al massimo i contatti sociali, contattando il proprio medico curante. Divieto quindi di spostamento.

 

-        CHI è POSITIVO AL VIRUS O CHI è IN QUARANTENA: divieto assoluto di spostamento.

 


PARCHI COMUNALI, CIMITERO, STAZIONE ECOLOGICA E MERCATO

-        I PARCHI COMUNALI, AL FINE DI EVITARE ASSEMBRAMENTI, RESTERANNO CHIUSI AL PUBBLICO.

 

-        IL CIMITERO SARA’ ACCESSIBILE E GLI INGRESSI VERRANNO MONITORATI. ALL’INTERNO DEL CAMPO SANTO E’ VIETATA QUALSIASI FORMA DI ASSEMBRAMENTO. Si precisa che è consentito spostarsi nell’ambito della propria regione per far visita nei cimiteri ai defunti, sempre nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro e del divieto di assembramento.
Ove non fosse possibile evitare tali assembramenti, il Sindaco potrà disporre la temporanea chiusura.
 

 
-        LA STAZIONE ECOLOGICA SARA’ ACCESSIBILE CON DIVIETO DI ASSEMBRAMENTO.

 

-        Da MARTEDÌ 5.5.2020 il mercato si svolgerà limitatamente alla vendita dei prodotti alimentari e nel pieno rispetto delle norme sotto individuate:

 

 

1.    definizione preventiva da parte dell’amministrazione comunale dell’area interessata, dell’assegnazione temporanea dei posteggi e della capienza massima di persone contemporaneamente presenti all’interno dell’area stessa, comunque non superiore al doppio del numero dei posteggi;

2.    individuazione da parte del Comune di un “Covid Manager” per coordinare sul posto il personale addetto, con l’eventuale supporto di volontari di protezione civile, ai fini dell’assistenza a clienti ed operatori del mercato e dell’attuazione delle misure stabilite da Regione e Comune;

3.    limitazione del perimetro esterno dell’area di mercato con transenne, nastro bicolore o altri strumenti idonei in modo che vi sia un unico varco di accesso separato da quello di uscita dall’area stessa;

4.    accesso all’area di mercato, al fine di limitare al massimo la concentrazione di persone, consentito ad un solo componente per nucleo familiare, fatta eccezione per la necessità di recare con sé minori di anni 14, disabili o anziani;

5.    si raccomanda la rilevazione da parte di personale addetto con l’eventuale supporto di volontari di protezione civile, mediante idonee strumentazioni, della temperatura corporea dei clienti, prima del loro accesso all’area di mercato, e degli operatori commerciali del mercato (inibizione all’accesso all’area, a seguito di rilevazione di temperatura corporea uguale o superiore a 37,5 gradi);

6.    rispetto, sia all’interno dell’area di mercato sia per i clienti in attesa di accesso all’area, del distanziamento interpersonale di almeno un metro e del divieto di assembramenti;

7.    obbligo di utilizzo da parte degli operatori commerciali di mercato di mascherina a copertura di naso e bocca nonché di guanti;

8.    distanziamento di almeno due metri e mezzo tra le attrezzature di vendita dei singoli operatori di mercato;
9.    presenza di non più di dUe operatori per ogni posteggi.

 


ATTIVITA’ SPORTIVA, MOTORIA, LUDICA, RICREATIVA

-        DIVIETO DI SVOLGERE ATTIVITA’ LUDICA E RICREATIVA ALL’APERTO.
-        L’ATTIVITA’ SPORTIVA O MOTORIA ALL’APERTO E’ CONSENTITA solo se è svolta individualmente, a meno che non si tratti di persone conviventi. A partire dal 4 maggio l’attività sportiva e motoria all’aperto sarà consentita non più solo in prossimità della propria abitazione.

Sarà possibile la presenza di un accompagnatore per i minori o per le persone non completamente autosufficienti.
È obbligatorio rispettare la distanza interpersonale di almeno due metri se si tratta di attività sportiva e di un metro se si tratta di semplice attività motoria.

In ogni caso sono vietati gli assembramenti.
Al fine di svolgere l’attività motoria o sportiva di cui sopra, è consentito anche spostarsi con mezzi pubblici o privati per raggiungere il luogo individuato per svolgere tali attività. Non è consentito svolgere attività motoria o sportiva fuori dalla propria Regione.

Infine, l’uso della bicicletta è consentito per raggiungere la sede di lavoro, il luogo di residenza o i negozi che proseguono l'attività di vendita. È inoltre consentito utilizzare la bicicletta per svolgere attività motoria all’aperto. In ogni circostanza deve comunque essere osservata la prescritta distanza di sicurezza interpersonale (due metri se si tratta di attività sportiva e di un metro se si tratta di semplice attività motoria).

-        SOSPENSIONE EVENTI E COMPETIZIONI SPORTIVE, con ripresa solo degli

allenamenti di atleti individuali riconosciuti di livello nazionale, a porte chiuse e rispettando le distanze.

-        SOSPENSIONE DELLE MANIFESTAZIONI, EVENTI, SPETTACOLI DI QUALSIASI TIPOLOGIA in luoghi pubblici e privati.

-        CHIUSURA DI PALESTRE, CENTRI SPORTIVI, PISCINE, CENTRI CULTURALI, CENTRI SOCIALI E RICREATIVI, MUSEI, BIBLIOTECHE.


- L’ATTIVITA’ SPORTIVA O MOTORIA ALL’APERTO E’ CONSENTITA, la stessa deve essere svolta in forma individuale (salvo che la stessa sia svolta con un minore o persone non autosufficienti) e con i DPI (mascherina). In ogni caso dovranno essere rispettate le distanze di sicurezza (minimo 1 metro).
- SOSPENSIONE EVENTI E COMPETIZIONI SPORTIVE. Riprendono solo gli
allenamenti di atleti individuali riconosciuti di livello nazionale, a porte chiuse e rispettando le distanze.


CERIMONIE CIVILI E RELIGIOSE

-        SOSPENSIONE DELLE CERIMONIE CIVILI E RELIGIOSE, ad eccezione delle CERIMONIE FUNEBRI che potranno svolgersi con la sola partecipazione di un massimo di 15 persone. Nel caso in cui venga celebrata la Messa, deve essere evitato il contatto fisico come, per esempio, lo scambio del segno di pace.
È prescritto che i partecipanti indossino idonei dispositivi di protezione delle vie respiratorie e mantengano le distanze interpersonali previste. Il celebrante dovrà assicurarsi, in caso di celebrazione al chiuso, che il locale sia previamente sanificato e abbia una capienza adeguata al richiesto distanziamento.


ISTRUZIONE

-        SOSPENSIONE DELLE ATTIVITA’ ALL’INTERNO DEGLI ASILI E DELLE SCUOLE (continua la didattica a distanza).
-        SOSPENSIONE    DEI    VIAGGI    DI    ISTRUZIONE,    VISITE                               GUIDATE,          USCITE DIDATTICHE.
-        RIUNIONI DA SVOLGERSI DA REMOTO “ON LINE”.


ACCESSO ALLA RSA

  • limitato ai soli casi indicati dalla direzione sanitaria della struttura.

ATTIVITA’ PRODUTTIVE INDUSTRIALI

-        RIAPERTURA DELLE ATTIVITA’ PRODUTTIVE INDUSTRIALI INDICATE NELL’ALLEGATO 3 DEL DPCM DEL 26/04/2020 (che Vi invito a leggere con attenzione – Allegato 3).

Le imprese che riprendono l’attività dovranno comunque rispettare i contenuti dei protocolli di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus covid-19 negli ambienti di lavoro (Allegato 6), nei cantieri (Allegato 7), nel settore del trasporto e della logistica (Allegato 8), espressamente indicati all’articolo 2, comma 6, del dpcm 26 aprile 2020 e a quest'ultimo allegati. La mancata attuazione dei protocolli che non assicuri adeguati livelli di protezione determina la sospensione dell’attività fino al ripristino delle condizioni di sicurezza.


ATTIVITA’ COMMERCIALI

-        RESTANO SOSPESE LE ATTIVITA’ COMMERCIALI AL DETTAGLIO FATTA ECCEZIONE PER:

  • supermercati, negozi di generi alimentari, commercio al dettaglio di computer- telecomunicazioni-elettronica-elettrodomestici, ferramenta, commercio di vernici e materiale elettrico e termoidraulico, commercio di articoli igienico-sanitari, articoli per l’illuminazione, edicole, farmacie, tabaccai, profumerie e vendita di prodotti d’igiene personale, materiale per ottica e fotografia, distributori automatici, cartolerie, librerie, commercio di vestiti per bambini e neonati, commercio al dettaglio di fiori- piante-semi-fertilizzanti – Allegato 1.

 

  • È consentita l’attività da parte degli ESERCIZI DI TOELETTATURA DEGLI ANIMALI DI COMPAGNIA, purché il servizio venga svolto per appuntamento, senza il contatto diretto tra le persone e comunque in totale sicurezza nella modalità “consegna animale – toelettatura - ritiro animale”, utilizzando i mezzi di protezione personale e garantendo il distanziamento sociale.

 

Le regole a cui devono attenersi i commercianti e i gestori degli esercizi commerciali che sono aperti sono indicate all’allegato 5 del Dpcm 26 aprile 2020. Fra queste vi è il mantenimento, in tutte le attività, del distanziamento sociale e la pulizia e l’igiene ambientale almeno due volte al giorno e in funzione dell’orario di apertura. È inoltre obbligatorio far rispettare le misure anticontagio, come l’ingresso uno alla volta nei piccoli negozi e l’accesso regolamentato e scaglionato nelle strutture di più grandi dimensioni, l’uso di mascherine e guanti per i lavoratori e quello del gel per disinfettare le mani e dei guanti monouso per i clienti dei supermercati, da mettere a disposizione vicino alle casse e ai sistemi di pagamento, nonché, ove possibile, percorsi diversi per entrate e uscite. I titolare devono procedere ad un’adeguata aerazione naturale e ricambio d’aria dei locali e dotarsi di disinfettante per le mani per i clienti.

Per locali inferiori a 40mq: può accedere una persona alla volta oltre ad un massimo di 2 operatori.

Si ricorda che l’accesso alle attività commerciali al dettaglio è consentito ad un solo componente per nucleo familiare, fatta eccezione per la necessità di recare con sé minori, disabili o anziani.

Si raccomanda ai gestori dei supermercati di misurare la temperatura corporea ai clienti e che non possono entrare se la temperatura è uguale o supera i 37,5 gradi.


CONCESSIONARI SLOT MACHINES

È fatto obbligo ai concessionari di SLOT MACHINES di provvedere al blocco delle medesime ed agli esercenti di provvedere alla disattivazione di MONITOR e TELEVISORI di GIOCHI che prevedono puntate accompagnate dalla visione dell’evento anche in forma virtuale, al fine di impedire la permanenza degli avventori per motivi di gioco all’interno dei locali, a prescindere dalla tipologia di esercizio in cui tali apparecchi sono presenti.


ATTIVITA’ DEI SERVIZI DI RISTORAZIONE (BAR, PUB, RISTORANTI, GELATERIE, PASTICCERIE).

È possibile la consegna a domicilio oppure la vendita d’asporto con l’obbligo di rispettare la distanza di almeno 1 metro tra le persone. E’ fatto divieto di consumare i prodotti comperati all’interno del locale o nelle prossimità esterne.

Il servizio di consegna a domicilio deve comunque svolgersi nel rispetto dei requisiti igienico-sanitari, sia per il confezionamento che per il trasporto, evitando che al momento della consegna ci siano contatti personali a distanza inferiore a un metro. 
Lo stesso dicasi per la vendita da asporto dei prodotti alimentari (per es. coni gelato, cappuccini e tranci di pizza, etc.) che non potranno essere consumati nell’esercizio né in prossimità dello stesso, per evitare assembramenti. Per tali ragioni, e per fare rispettare la distanza interpersonale di un metro, è possibile per i rivenditori dotarsi di un bancone per la consegna della merce all’ingresso dell’esercizio, o altrimenti contingentare l’accesso nell’esercizio al fine di far rispettare la predetta distanza interpersonale di sicurezza.


RESTANO CHIUSI PARRUCCHIERE, BARBIERI ED ESTETISTE.

APERTE INVECE LE LAVANDERIE, TINTORIE, POMPE FUNEBRI E ATTIVITA’ CONNESSE, BANCHE, ASSICURAZIONI, ATTIVITA’ DEL SETTORE AGRICOLO- ZOOTECNICO DI TRASFORMAZIONE AGROALIMENTARE E FILIERE CONNESSE


TRASPORTO PUBBLICO LOCALE

Si rinvia per i dettagli all’ORDINANZA REGIONALE n. 538 del 30 aprile 2020.

In breve, le nuove misure di sicurezza previste dall’ordinanza regionale (in vigore dal 4.5. sino al 31.8.2020) si applicano su tutti i servizi di trasporto pubblico (treni regionali, metropolitane, autobus, filobus, tram, funivie e servizio di navigazione sul lago di Iseo) e non di linea (taxi e NNC) e hanno validità per tutti i passeggeri e gli operatori di trasporto del territorio regionale.

A bordo dei mezzi di trasporto pubblico è obbligatorio l’utilizzo di guanti e mascherine. È cura del passeggero procurarsi guanti e mascherine e indossarli correttamente dal momento in cui entra in stazione, sosta alle fermate o banchine, si accoda per salire sui mezzi, al momento in cui si allontana.
I sedili da non utilizzare sono contrassegnati da segnali ben visibili;
Igienizzazione, sanificazione e disinfezione dei mezzi, infrastrutture e stazioni vengono effettuate almeno una volta al giorno;
Gli ascensori della metropolitana e delle stazioni ferroviarie sono destinati in via prioritaria alle persone a ridotta mobilità;
È sempre consentito il trasporto di monopattini, biciclette pieghevoli e altri dispositivi di micromobilità elettrica.


Ultimo aggiornamento

07/05/2020, 19:00

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