Dall'11 aprile 2007, in adempimento a quanto sancito dal decreto legislativo 6 febbraio 2007, nr.30, recante Attuazione della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, cambiano le regole per l'ingresso e il soggiorno dei cittadini dell'Unione Europea e dei loro familiari.
I cittadini comunitari che intendano stabilirsi in Italia, o in un altro stato dell'Unione Europea, non hanno più l'obbligo di chiedere la carta di soggiorno ma, trascorsi tre mesi dall'ingresso, è necessario iscriversi all'anagrafe del comune di residenza; per i soggiorni inferiori a tre mesi non è più richiesta alcuna formalità.
Solo per i soggiorni di durata superiore a tre mesi, i familiari extracomunitari del cittadino comunitario devono chiedere la carta di soggiorno, presentando domanda presso Poste Italiane ovvero presso la Questura laddove la tipologia della richiesta non rientri tra quelle elencate nella La Nuova Procedura.
Rimane invariata la procedura per le richieste di rilascio e rinnovo dei permessi e delle carte di soggiorno per i cittadini extracomunitari delle altre categorie.
I comuni e i patronati assicureranno a titolo gratuito e nell'ambito dei loro fini istituzionali un'attività di informazione, consulenza ed assistenza allo straniero finalizzata alla corretta predisposizione delle istanze.