La dichiarazione IMU va presentata entro il 30 giugno (o il 1° luglio se il 30 giugno è festivo) dell'anno successivo a quello cui si riferisce l'oggetto della stessa, utilizzando gli appositi modelli ministeriali. L'obbligo di dichiarazione è previsto per tutte quelle fattispecie che non sono immediatamente conoscibili dal Comune, tramite le banche dati disponibili, ad esempio:
- per gli immobili oggetto di leasing (cedente e cessionario);
- per l'acquisto o la cessione di aree edificabili, con specificazione del valore sul quale viene calcolato il tributo;
- per le aree divenute edificabili in seguito a demolizione di fabbricato; per i terreni agricoli divenuti edificabili e viceversa;
- per i fabbricati costruiti e destinati alla vendita dalle imprese costruttrici (c.d. "immobili merce");
- per gli appartenenti alle forze armate o alle forze dell'ordine che non dimorano abitualmente e/o non hanno residenza anagrafica nell'abitazione principale per motivi di servizio;
- per i fabbricati industriali non iscritti in catasto ovvero iscritti (categoria D) ma senza attribuzione di rendita, con indicazione del valore contabilizzato dall'impresa;
- per alcune fattispecie che consentono l'abbattimento dell'aliquota IMU (ad esempio fabbricati di interesse storico od artistico).
La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta.
Il pagamento dell'IMU si effettua con cadenza semestrale: entro il 16 giugno l'acconto (pari al 50% di quanto versato l'anno precedente) ed entro il 16 dicembre il saldo. Tali scadenze slittano al giorno successivo allorché coincidano con giorni festivi.
Il termine medio di conclusione dei procedimnti su istanza del contribuente è di 30 giorni, ad eccezione del procedimento di rimborso che si conclude entro 180 giorni dalla presentazione dell'istanza.