La denuncia di nascita è una dichiarazioni obbligatoria che deve essere registrata dai Comuni.

CHI PUO' FARE LA DENUNCIA:
Il padre, la madre o un loro procuratore speciale, il medico, l'ostetrica o persona presente al parto, rispettando l'eventuale volontà della madre di non essere nominata.

QUANDO FARE LA DENUNCIA:
Va eseguita entro 10 giorni dalla nascita se viene presentata ai Comuni
Entro 3 giorni se viene presentata presso la Direzione Sanitaria dell'ospedale o casa di cura in cui è avvenuta la nascita. In questo caso sarà cura del Direttore Sanitario trasmetterla al Comune nei 10 giorni successivi.
DOVE ANDARE:
Presso il Comune dove è avvenuto il parto;
Presso il Comune di residenza dei genitori;
Nel caso in cui i genitori non risiedano nello stesso Comune, salvo diverso accordo tra di loro, la denuncia va fatta presso il Comune di residenza della madre;
Presso la Direzione Sanitaria dell'ospedale o della Casa di cura dove è avvenuta la nascita.
COSA MI SERVE:
Presentarsi con i seguenti documenti:

Attestazione di nascita rilasciata dall'ostetrica o dal medico che ha assistito al parto;
Documento valido di identità personale;
Per i genitori non europei non in possesso di carta d'identità, occorre esibire il passaporto e permesso di soggiorno, se non conoscono la lingua italiana devono esse accompagnati da un interprete.
Per il nome imposto al bambino/a deve corrispondere al sesso e può essere composto da più elementi onomastici non superiori a tre. E' vietato imporre al bambino lo stesso nome del padre vivente, di un fratello o di una sorella viventi, un cognome come nome, nomi ridicoli o vergognosi.

CASI PARTICOLARI:
Genitori non sposati che intendano riconoscere il figlio: in questo caso, al momento della denuncia è necessaria la presenza di entrambi i genitori.

 

Tempistica

10 minuti

Costo

Nessuno