Il ricorso, sia questo riferito ad un Verbale di Violazione o ad altro atto Amministrativo, può essere proposto per i seguenti motivi:
L'atto è illegittimo (si è citata una normativa errata o abrogata);
E' caratterizzato da vizi di forma (errore di persona, si è citata una violazione diversa da quella commessa etc.);
La persona oggetto dell'atto ritiene di essere stata ingiustamente sanzionata, ovvero di subirne atto non dovuto;
Il verbale è stato notificato oltre i 90 gg dall'accertamento, ovvero dalla data dell'infrazione.
Entro quali termini:
L'art. 18 della Legge n° 689/81 dispone che gli interessati possono proporre ricorso, ovvero far pervenire scritti difensivi e documenti all'ufficio competente, entro trenta giorni dalla data della contestazione o della notificazione, indicando gli estremi del verbale o dell'atto; è facoltà di tali soggetti chiedere anche di essere sentiti personalmente.
A chi presentarlo:
Il ricorso va presentato all'Autorità Emanante ovvero alla persona che rappresenta l'Ente e che ha emanato il provvedimento ad esempio:
Attenzione! L'eventuale ricorso viene esaminato dall'Autorità competente, solo se NON sia stato effettuato il pagamento della cifra indicata sul verbale, ovvero non sia dato corso a quanto intimato nel provvedimento. Il pagamento o l'esecuzione di quanto intimato, infatti, interrompe la procedura sanzionatoria, col ricorso invece, il cittadino, si rimette alla decisione dell'Autorità amministrativa circa l'accoglimento o meno delle motivazioni espresse.
Come:
Il ricorso deve essere indirizzato in carta semplice all'Autorità competente per materia, indicando gli estremi dell'atto o del verbale, i dati anagrafici del ricorrente ed allegando eventuali prove difensive o testimonianze. Il ricorso può essere inoltrato solo da una delle persone in causa, ovvero coloro che sono destinatarie dell'atto o del verbale. Per il Giudice di Pace invece il ricorso deve esser presentato di persona, muniti di un Documento d'Identità, presso la Cancelleria del luogo di accertamento, ove deve essere firmato e con le nuove disposizioni contenute nel D.L. del 27.06.2003 n. 151, che introduce l'art. 204-Bis del C.d.S, è obbligatorio, come stabilito nel comma 9° del citato articolo, versare, a pena di inammissibilità del ricorso, una somma pari alla metà del massimo edittale della sanzione inflitta dall'organo accertatore (art. 204-Bis comma 5°), che sarà restituita qualora il ricorso sia accettato, ovvero decretata l'archiviazione dell'atto. Il comma 7° dello stesso articolo stabilisce inoltre che il G.d.P. non può applicare sanzioni inferiori al minimo edittale fissato dalla Legge.