Dichiarazione di nascita

  • Servizio attivo


A chi è rivolto

I destinatari del servizio sono:

  • entrambi i genitori o uno di essi;
  • un procuratore speciale (ossia una persona delegata);
  • il medico, l’ostetrica, o chiunque abbia assistito al parto.

Descrizione

La dichiarazione di nascita è la denuncia, obbligatoria per legge, della nascita di un nuovo nato. Questa dichiarazione viene fatta per consentire l’iscrizione del nuovo nato nel registro comunale dello Stato Civile.

Come fare

La dichiarazione può essere resa:

  • presso la Direzione Sanitaria dell’ospedale o della casa di cura in cui è avvenuto il parto, entro 3 giorni dalla nascita (la Direzione Sanitaria trasmetterà la dichiarazione nel Comune indicato dai genitori);
  • presso il Comune in cui è avvenuta la nascita o nel Comune di residenza dei genitori, entro 10 giorni dalla nascita.

Successivamente alla dichiarazione, l'Ufficio effettuerà l'iscrizione nel registro comunale dello Stato Civile. Al termine della procedura sarà attribuito il codice fiscale.

Cosa serve

I dichiaranti devono presentare un documento d'identità in corso di validità.

Cosa si ottiene

Si ottiene l'iscrizione del nuovo nato nel registro comunale dello Stato Civile.

Tempi e scadenze

La dichiarazione deve essere resa entro 10 giorni dalla nascita.

Dopo il decimo giorno dalla nascita, la dichiarazione si effettua nel Comune di nascita o di residenza dei genitori, motivando le ragioni del ritardo per iscritto; queste verranno segnalate al Procuratore della Repubblica.

Quanto costa

Il servizio è gratuito.

Ulteriori informazioni

Nel caso in cui i genitori siano residenti in Comuni diversi, l'iscrizione anagrafica del nato, indipendentemente dal luogo di registrazione della nascita, verrà effettuata sempre nel Comune di residenza della madre.

Se il bambino è nato morto o è morto prima della dichiarazione di nascita, la stessa può essere resa solo all’Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui è avvenuto il parto.

Al neonato deve essere attribuito un solo nome che corrisponda al sesso; il nome può essere composto da più elementi fino a un massimo di tre, che devono essere riportati in tutte le certificazioni.

È vietato imporre al neonato lo stesso nome del padre vivente, di un fratello o di una sorella vivente. È vietato anche imporre un cognome come nome, nomi ridicoli o vergognosi.

Accedi al servizio

Oppure, puoi prenotare un appuntamento e presentarti presso gli uffici.

Condizioni di servizio

Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.

Contatti

Ufficio Servizi Demografici

Municipio Piazza Conte Sforza, 3 - 24060 Torre De' Roveri (BG)

Strumento di tutela

Strumento di tutela giurisdizionale

Rosario Bua


Strumento di tutela amministrativo

Rosario Bua

Pagina aggiornata il Tue Mar 26 15:01:20 CET 2024

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